Regolamento§ 9

Art. 67

In vigore dal 31 mar 1887
Tutte le dette nomine, tanto degli antichi quanto dei nuovi insegnanti, si intenderanno fatte in via di esperimento per un anno e dovranno dopo l'anno ottenere la conferma del consiglio provinciale scolastico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-67

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo