Art. 67
Regolamento§ 9

Art. 67

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In vigore dal 31 mar 1887
Tutte le dette nomine, tanto degli antichi quanto dei nuovi insegnanti, si intenderanno fatte in via di esperimento per un anno e dovranno dopo l'anno ottenere la conferma del consiglio provinciale scolastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-67