Regolamento›Titolo III›§ 1
Art. 76
In vigore dal 31 mar 1887
Quando una o più alunne avessero bisogno di bagni marini o d'altra cura speciale da farsi fuori dell'istituto, l'amministrazione si riserva di provvedere, presi gli opportuni accordi con le famiglie rispettive.
L'alunna che per causa di malattia o per altra cagione qualunque fosse ritirata dall'istituto, anche per poco tempo, non potrà più esservi riammessa senza una speciale deliberazione della commissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-76