Regolamento›Titolo III›§ 1
Art. 75
In vigore dal 31 mar 1887
La retta annua per ciascuna alunna è di lire novecento, pagabili a trimestri anticipati di lire duecentoventicinque ciascuno. Sono comprese in questa somma tutte le spese di qualunque natura, sia di vitto e di vestiario, sia d'istruzione e d'educazione, non dovendo le famiglie sottostare a verun altro aggravio oltre a quello della retta (salvo il disposto dell').
L'istituto provvede anche il medico e le medicine in caso di malattia non grave e di non lunga durata, le cure preventive peraltro e i consulti sono a carico delle famiglie che li domandano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-75