Regolamento§ 8

Art. 57

In vigore dal 31 mar 1887
È facoltativo lo studio della lingua inglese, della tedesca e del piano-forte, colla spesa a carico delle famiglie rispettive. Lo studio del piano-forte potrà incominciare dalle classi elementari, quello delle lingue nel corso superiore soltanto; ma tanto l'uno quanto l'altro sarà permesso solo quando la attitudine e la diligenza dell'alunna promettono ch'essa saprà trarne profitto senza mancare agli altri suoi doveri scolastici. Il permesso sarà dato soltanto dall'operaio sentito il parere del collegio degli insegnanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-57

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