Regolamento§ 8

Art. 59

In vigore dal 31 mar 1887
Nel corso superiore la durata settimanale delle lezioni per ogni singola materia è fissata dall'orario annesso al presente regolamento. Per l'insegnamento della fisica, della storia naturale, e della religione sarà riunita la prima classe con la seconda, e la terza con la quarta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-59

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