Art. 6
In vigore dal 25 nov 1884
Alla fondazione ed al mantenimento della Scuola di commercio vien provveduto con l'assegno di lire 8000, stanziato nel bilancio nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; col sussidio di lire 4000 deliberato dal Municipio di Torino; col sussidio di lire 2000 della Camera di commercio ad arti di detta città, e con i mezzi materiali e didattici di cui dispone il R. Istituto internazionale.
Il detto Istituto concede anche gratuitamente l'uso dei locali necessari alla Scuola, nello stabile di sua proprietà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2732#art-6