Art. 3
In vigore dal 25 nov 1884
La Direzione della Scuola di commercio è affidata al direttore del R. Istituto internazionale; la sorveglianza sulla scuola è esercitata dal Consiglio di tutela e vigilanza dell'Istituto stesso, di cui faranno parte un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, un delegato del Municipio di Torino, ed un delegato della Camera di commercio ed arti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2732#art-3