Art. 4

In vigore dal 25 nov 1884
Le norme per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza, per gli attestati e per i diplomi da conferire agli alunni, e per le nomine degli insegnanti, saranno stabiliti con apposito regolamento, che dovrà essere formulato dal Consiglio suddetto ed approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, insieme coi programmi d'insegnamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2732#art-4

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