Art. 1

In vigore dal 25 nov 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la deliberazione del Consiglio di tutela e vigilanza del R. Istituto internazionale italiano in Torino, in data 16 luglio 1884; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Torino in data 14 novembre 1883 e 17 luglio 1884; Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di quella città, in data 3 ottobre corrente; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita presso il R. Istituto internazionale italiano in Torino una Scuola di commercio divisa in due corsi, della durata di tre anni ciascuno. Il primo corso prende il titolo di Scuola popolare di commercio, ed è indirizzato a formare abili commessi di negozio, ed a dare ai giovani una istruzione conveniente per esercitare il piccolo commercio. Il secondo corso comprende il titolo di Corso commerciale, diretto ad abilitare i giovani all'esercizio del commercio ed alle direzioni di Case commerciali, svolgendo maggiormente e completando gli insegnamenti del primo corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2732#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo