Art. 5
In vigore dal 25 nov 1884
Alla fine di ogni anno scolastico il direttore presenterà al Consiglio di tutela e vigilanza una relazione sull'andamento generale della Scuola con l'elenco statistico degli alunni: tale relazione con le annotazioni del Consiglio sarà inviata al Municipio, alla Camera di commercio di Torino ed al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2732#art-5