Art. 7
In vigore dal 25 nov 1884
Qualora altri Enti deliberino in seguito di concorrere al mantenimento della Scuola di commercio, potranno essere rappresentati da un loro delegato nel Consiglio di vigilanza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 23 ottobre 1884.
UMBERTO.
Grimaldi.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2732#art-7