Regolamento›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 8 lug 1882
Le votazioni si faranno per alzata e seduta od a suffragi segreti.
Questa seconda maniera di votazione si userà sempre quando si tratti di persone.
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti tra i presenti.
In caso di parità di voti quello del presidente è preponderante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-21