RegolamentoCapo IV

Art. 21

In vigore dal 8 lug 1882
Le votazioni si faranno per alzata e seduta od a suffragi segreti. Questa seconda maniera di votazione si userà sempre quando si tratti di persone. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti tra i presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è preponderante.
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