Regolamento›Capo V
Art. 24
In vigore dal 8 lug 1882
È vietato ai membri della direzione di prendere parte alle deliberazioni risguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado di computazione civile, salvo per quanto riguarda l'ammissione o la disciplina della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-24