Regolamento›Capo IV
Art. 23
In vigore dal 8 lug 1882
Non si può dare in comunicazione testuale od autentica delle deliberazioni della direzione senza il permesso di questa, salvo all'autorità governativa e salvo il caso in cui ne sia ordinata la pubblicazione.
Gli estratti dei verbali per essere autentici debbono essere firmati dal Presidente e dal segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-23