Regolamento›Capo IV
Art. 22
In vigore dal 8 lug 1882
I verbali delle deliberazioni debbono essere firmati dopo la seduta dai membri che furono presenti e dal Segretario.
Ciascuno può far inscrivere nel verbale la ragione del suo voto salvo si tratti di votazione segreta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-22