Regolamento›Capo III
Art. 17
In vigore dal 8 lug 1882
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono ogni anno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.
Il bilancio preventivo deve essere pubblicato nelle forme consuete prima di essere trasmesso al Consiglio scolastico provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-17