Regolamento›Capo I
Art. 13
In vigore dal 8 lug 1882
Non possono far parte della direzione quelli che hanno lite vertente con la fondazione o come che sia interessi da liquidare colla medesima. Gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli il genero e lo suocero non possono contemporaneamente essere membri della direzione.
Avverandosi queste incompatibilità resta in carica il più vecchio, salvo che questo rinunci per lasciar posto al meno anziano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-13