RegolamentoCapo I

Art. 12

In vigore dal 8 lug 1882
L'accertamento del personale componente la direzione a norma dell'articolo precedente, o la ricomposizione della direzione medesima si farà ogni anno, dopo che siano state operate le elezioni comunali. Nel corso dell'anno non si faranno surrogazioni, eccetto che il numero dei componenti la direzione sia minore di tre compreso il Presidente. Nel caso di surrogazione straordinaria il surrogato rimane in carica solo pel rimanente dell'anno scolastico. I direttori scadenti stanno in ufficio sino all'insediamento dei loro successori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-12

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