RegolamentoCapo I

Art. 7

In vigore dal 8 lug 1882
È affidata alla maestra la cura di provvedere a tutte le alunne libri, carta, penne ed inchiostro loro necessari per profittare dell'insegnamento. Essa è tenuta ad ospitare nella sua casa nei giorni di scuola, determinati nel calendario scolastico della provincia, le alunne figlie di agnati o cognati del testatore, che non abbiano dimora in Martassina, e ciò ristrettivamente dalle 8 del mattino alle 5 della sera. A queste fanciulle ed alle fanciulle povere dovrà somministrare una minestra nei detti giorni di scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-7

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