Regolamento›Capo I
Art. 4
In vigore dal 8 lug 1882
La nomina della maestra spetta al Consiglio Comunale e deve sempre essere regolata da convenzione in iscritto conforme alle leggi e regolamenti scolastici in vigore.
Tanto la nomina quanto la convenzione od il licenziamento dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.
Nella nomina della maestra sarà prescelta l'aspirante più prossimamente congiunta al testatore, purchè sia di buoni costumi e sia munita di regolare patente.
Storico versioni
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