Regolamento›Capo I
Art. 5
In vigore dal 8 lug 1882
Se al 15 di ottobre d'ogni anno la scuola sia mancante di maestra per non avervi il Municipio provveduto o per aver nominato persona non idonea, il Consiglio scolastico provinciale, sulla proposta del regio provveditore agli studi, vi provvederà d'ufficio.
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