RegolamentoCapo III

Art. 16

In vigore dal 8 lug 1882
Spetta all'amministrazione con responsabilità solidaria fra i suoi componenti l'amministrazione della scuola, quindi essa: 1. Compila il bilancio preventivo e consuntivo. 2. Determina i contratti e ne stabilisce le condizioni. 3. Per mezzo d'uno dè suoi componenti vigila sulla osservanza dè regolamenti scolastici per parte della maestra, sull'adempimento degli obblighi da questa assunti. 4. Approva l'elenco delle alunne a cui devesi somministrare la minestra. 5. Prende accordi coll'esattore comunale, al quale accorda un aggio non superiore a quello che gli dà il Comune, per la riscossione della rendita della scuola e per il pagamento delle spese. 6. Delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e su quanto riguarda l'andamento morale della scuola attenendosi ai vigenti regolamenti governativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-16

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