Art. 8
In vigore dal 25 gen 1882
La società è sottoposta alle prescrizioni e discipline legislative e regolamentari vigenti per le società nazionali, e contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 300, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1881.
UMBERTO
Registrata alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1882
Reg. 117 Atti del Governo a f. 113. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Guardasigilli G. Zanardelli.
Berti.
Storico versioni
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