Art. 7
In vigore dal 25 gen 1882
La società per tutti i suoi atti e contratti stipulati ed eseguibili nel Regno e per tutte le sue controversie col Governo e coi terzi, rimane assoggettata alle leggi del Regno ed, alla giurisdizione dei tribunali italiani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-12-22;379#art-7