Art. 5

In vigore dal 25 gen 1882
L'atto costitutivo e gli statuti della società coi mutamenti arrecatili e quelli che, potessero esservi arrecati in avvenire, dovranno essere pubblicati nei termini prefissi e nei modi prescritti per le società nazionali dalla, sezione VIII, titolo VII, libro I del codice di commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-12-22;379#art-5

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