Art. 6
In vigore dal 25 gen 1882
I mutamenti che in avvenire potessero essere portati agli statuti sociali dovranno inoltre essere notificati al Ministero di agricoltura, industria e commercio nel termine di tre mesi dalla data dell'atto con cui furono approvati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-12-22;379#art-6