Art. 4
In vigore dal 25 gen 1882
La società avrà sempre nel regno una sola direzione o agenzia generale, presso; cui dovrà essere concentrata la contabilità delle operazioni compiute nel Regno. Le pubblicazioni periodiche fatte a cura di detta direzione, in esecuzione delle disposizioni del reale decreto 5 settembre 1869 n. 5256, e delle altre disposizioni relative alle società conterranno il resoconto generale di tutte le operazioni sociali, del quale sarà trasmessa copia al Ministero di agricoltura, Industria e commercio, subito che sia stato approvato dall'assemblea generale dei soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-12-22;379#art-4