Art. 3

In vigore dal 25 gen 1882
L'elezione e le mutazioni di domicilio sociale in Italia, la nomina e la sostituzione del rappresentante dovranno essere pubbliche e denunziate nei modi prescritti dagli del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-12-22;379#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo