Art. 4
In vigore dal 15 apr 1874
Sono attribuzioni delle Sovrintendenze:
Gli esami di ammissione e promozione;
La disciplina degli uffiziali.
La osservanza delle leggi e dei regolamenti;
Le informazioni sull'andamento e sui bisogni del servizio;
La direzione ad unità di fine dei lavori che si compiono negli archivi dipendenti;
La corrispondenza col Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-4