Art. 1
In vigore dal 26 ago 1893
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 5 marzo corrente, col quale gli archivii di Stato furono riuniti nella dipendenza del Ministero dell'Interno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituito presso il Ministero dell'Interno un Consiglio per gli archivi composto di un presidente e di otto consiglieri nominati per decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'Istruzione Pubblica, scelti fra persone estranee al personale degli archivi; ne è segretario il direttore della Divisione ministeriale incaricata del servizio degli archivii.
Le funzioni dei componenti il Consiglio sono gratuite; una indennità è però dovuta a quelli di essi che non hanno residenza in Roma.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 23 luglio 1893, n. 447 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio per gli Archivi, istituito col citato R. decreto 26 marzo 1874, e' composto di dodici consiglieri effettivi, oltre il Presidente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-1