Art. 2

In vigore dal 15 apr 1874
Al Consiglio per gli archivi deve essere chiesto parere su quanto concerne: La compilazione ed interpretazione delle leggi e dei regolamenti; L'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio; Il metodo dei lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti; I programmi degli esami di ammissione e promozione degli uffiziali; La promozione degli uffiziali per merito; Le disposizioni per le quali nel personale del Ministero sarebbe necessaria una deliberazione del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-2

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