Art. 2
In vigore dal 15 apr 1874
Al Consiglio per gli archivi deve essere chiesto parere su quanto concerne:
La compilazione ed interpretazione delle leggi e dei regolamenti;
L'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;
Il metodo dei lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti;
I programmi degli esami di ammissione e promozione degli uffiziali;
La promozione degli uffiziali per merito;
Le disposizioni per le quali nel personale del Ministero sarebbe necessaria una deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-2