Art. 7

In vigore dal 15 apr 1874
Il numero, i gradi, le classi degli uffiziali nelle due categorie, e le norme per la progressione degli stipendii relativi, saranno fissati con altro decreto, udito il Consiglio per gli archivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-7

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