Art. 8

In vigore dal 15 apr 1874
Le nomine degli uffiziali d'archivio sono fatte per concorso, le promozioni per esame, per anzianità o per merito, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio per gli archivi. Per le nomine dei direttori, il Consiglio proporrà al Ministero le persone meritevoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-8

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