Art. 13

In vigore dal 15 apr 1874
Il Consiglio per gli archivi nelle sue prime adunanze proporrà le regole che crederà necessarie: Per l'esercizio delle sue attribuzioni; Per l'ordinamento, la classificazione e le guarentigie del personale archivistico; Per la disciplina interna degli archivi; Pel servizio pubblico degli archivii; Per le scuole di paleografia e di dottrina archivistica: Per gli esami degli uffiziali; Per l'unificazione delle tasse d'archivio; Pel deposito negli archivi degli atti che devono esservi custoditi; Per la conservazione di ogni documento che ora o poi possa giovare agli interessi della scienza, dello Stato e dei privati; Per quant'altro occorra all'esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 1874. VITTORIO EMANUELE. G. Cantelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-13

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