Art. 13
In vigore dal 15 apr 1874
Il Consiglio per gli archivi nelle sue prime adunanze proporrà le regole che crederà necessarie:
Per l'esercizio delle sue attribuzioni;
Per l'ordinamento, la classificazione e le guarentigie del personale archivistico;
Per la disciplina interna degli archivi;
Pel servizio pubblico degli archivii;
Per le scuole di paleografia e di dottrina archivistica:
Per gli esami degli uffiziali;
Per l'unificazione delle tasse d'archivio;
Pel deposito negli archivi degli atti che devono esservi custoditi;
Per la conservazione di ogni documento che ora o poi possa giovare agli interessi della scienza, dello Stato e dei privati;
Per quant'altro occorra all'esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 1874.
VITTORIO EMANUELE.
G. Cantelli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-13