Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 apr 1874
Sono attribuzioni delle Sovrintendenze: Gli esami di ammissione e promozione; La disciplina degli uffiziali. La osservanza delle leggi e dei regolamenti; Le informazioni sull'andamento e sui bisogni del servizio; La direzione ad unità di fine dei lavori che si compiono negli archivi dipendenti; La corrispondenza col Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-03-26;1861#art-4