StatutoTitolo IX

Art. 99

In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademico eletto a Tesoriere, se ricusa di accettare la carica, soggiace al pagamento della penale fissata all', ed in questo caso si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-99

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Art. 99 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo