Statuto›Titolo IX
Art. 102
In vigore dal 12 nov 1867
Il Tesoriere, dopo la cessazione della sua carica, avrà facoltà per due anni di non accettare la carica stessa, o altra carica qualunque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-102