StatutoTitolo IX

Art. 102

In vigore dal 12 nov 1867
Il Tesoriere, dopo la cessazione della sua carica, avrà facoltà per due anni di non accettare la carica stessa, o altra carica qualunque.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-102

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Art. 102 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo