StatutoTitolo IX

Art. 98

In vigore dal 12 nov 1867
Avvenendo ritardo nella esazione delle tasse ordinarie, straordinarie, penali ed altro, il Tesoriere ha l'obbligo di richiamare l'Accademico, o chiunque altro fosse moroso, ad eseguire il ritardato pagamento; e decorsi otto giorni dalla trasmissione del richiamo, se il pagamento non viene eseguito, deve renderne conto al Seggio accademico, per riportarne quelle istruzioni che saranno emesse in proposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-98

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Art. 98 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo