Statuto›Titolo IX
Art. 98
In vigore dal 12 nov 1867
Avvenendo ritardo nella esazione delle tasse ordinarie, straordinarie, penali ed altro, il Tesoriere ha l'obbligo di richiamare l'Accademico, o chiunque altro fosse moroso, ad eseguire il ritardato pagamento; e decorsi otto giorni dalla trasmissione del richiamo, se il pagamento non viene eseguito, deve renderne conto al Seggio accademico, per riportarne quelle istruzioni che saranno emesse in proposito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-98