Statuto›Titolo IX
Art. 100
In vigore dal 12 nov 1867
Nel caso di sua temporaria assenza il Tesoriere, di concerto col Provveditore, e previo avviso per iscritto al Seggio accademico, sceglie fra gli Accademici uno che lo rappresenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-100