Art. 99
StatutoTitolo IX

Art. 99

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In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademico eletto a Tesoriere, se ricusa di accettare la carica, soggiace al pagamento della penale fissata all', ed in questo caso si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-99