RegolamentoCapo IV

Art. 226

Della morte col mezzo della fucilazione nella schiena.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 782. Dovendosi eseguire una sentenza di morte colla fucilazione nella schiena, si praticano le stesse formalità prescritte all', ma il condannato è fatto sedere colla schiena rivolta alla fronte della truppa, e dopo l'esecuzione, questa si ritira immediatamente senza stilare avanti al cadavere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-226

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo