Regolamento›Capo IV
Art. 226
Della morte col mezzo della fucilazione nella schiena.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 782. Dovendosi eseguire una sentenza di morte colla fucilazione nella schiena, si praticano le stesse formalità prescritte all', ma il condannato è fatto sedere colla schiena rivolta alla fronte della truppa, e dopo l'esecuzione, questa si ritira immediatamente senza stilare avanti al cadavere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-226