Art. 226 · Della morte col mezzo della fucilazione nella schiena.
RegolamentoCapo IV

Art. 226

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Della morte col mezzo della fucilazione nella schiena.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 782. Dovendosi eseguire una sentenza di morte colla fucilazione nella schiena, si praticano le stesse formalità prescritte all', ma il condannato è fatto sedere colla schiena rivolta alla fronte della truppa, e dopo l'esecuzione, questa si ritira immediatamente senza stilare avanti al cadavere.
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