Regolamento›Parte SECONDA›Capo I
Art. 229
Istruzione dei sott'uffiziali e caporali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 790. I sott'uffiziali e caporali saranno viemmeglio ammaestrati in tutte le istruzioni che a tenore dell'art. precedente si devono fare ai soldati.
§ 791. Per mezzo d'istruzioni teoriche saranno essi abilitati ad insegnare ai loro subordinati le varie istruzioni individuali, sì a piedi che a cavallo.
Dovranno essi inoltre impratichirsi delle cose d'amministrazione, mettersi in grado di disimpegnare le funzioni di guida nelle scuole di squadrone e di reggimento, ed esercitarsi a far rapporti a verbali che scritti.
§ 792. L'aiutante maggiore in 1.° farà loro l'istruzione teorico-pratica sul regolamento d'esercizio, e su quello per il servizio delle piazze, nelle parti che più li riguardano, e la rinnoverà ogni anno, se possibile, prima dell'arrivo delle reclute, acciò siano essi in grado di dare a queste le prime nozioni degli stessi.
§ 793. Si curerà con maggior diligenza l'istruzione di coloro che, essendo forniti delle doti richieste, offrono speranza di far carriera.
§ 794. All'uopo di preparare istruttori, e meglio conservare e diffondere in modo uniforme l'istruzione, è formato un plottone chiamato degli istruttori, a cui sono ascritti soldati, colla denominazione di allievi istruttori. Questi sono scelti dal comandante del Corpo fra coloro che già frequentano la scuola di reggimento, e che essendo stati proposti dai comandanti degli squadroni, sono da lui dopo attenta rassegna ravvisati idonei, sia per condotta che per doti fisiche ed intellettuali.
§ 795. Dagli allievi istruttori sono poi esclusivamente tratti i caporali osservate però sempre le prescrizioni della legge e del regolamento sull'avanzamento.
§ 796. Durante l'istruzione gli allievi sono dispensati dai turni di fatica. Il comandante del Corpo ne rimanderà quelli che si dimostrassero inabili o immeritevoli di appartenervi.
§ 797. L'istruzione del plottone istruttori è affidata all'aiutante maggiore in 1.°
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