Regolamento›Parte SECONDA›Capo I
Art. 230
Istruzione degli uffiziali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 798. I comandanti di Corpo procurano che gli uffiziali siano per mezzo di apposite istruzioni perfettamente ammaestrati in tutti i loro doveri e sappiano eseguire e comandare quanto è prescritto dai regolamenti pel rispettivo grado, non che pel grado rispettivamente superiore, ed istruire i loro subordinati.
§ 799. Un uffiziale superiore sarà incaricato delle istruzioni da farsi ai capitani; un uffiziale superiore od un capitano, di quelle da farsi agli uffiziali subalterni. Il comandante del Corpo sarà tenuto a fare egli stesso agli uffiziali superiori e ai capitani le istruzioni teoriche sulle evoluzioni di linea, nonché tutte quelle altre che egli ravvisasse opportune, allo scopo principalmente di ottenere una maggiore uniformità nell'istruzione del Corpo.
Dovrà egli inoltre nelle esercitazioni pratiche e nelle evoluzioni cedere alcune volte il comando del reggimento agli uffiziali superiori, onde fornir loro il mezzo d'impratichirsi, e di dar prova della loro capacità ed attitudine al comando di un Corpo. Al medesimo scopo, nell'istruzione di reggimento, egli affiderà il comando di uno squadrone ai capitani che non ne hanno l'abituale comando, ed ai luogotenenti più anziani.
§ 800. Esigerà che nelle istruzioni tutti impieghino un tuono uniforme di voce, e lo stesso modo di accentare i comandi, sì e come è prescritto dal regolamento d'esercizio.
Tutti gli uffiziali subalterni vogliono essere annualmente esercitati nell'equitazione, nella scuola del tiro, nel maneggio, e buon governo delle armi.
§ 801. I comandanti di Brigata sono particolarmente incaricati di fare agli uffiziali superiori e ai capitani una istruzione sul servizio delle truppe in campagna e degli avamposti, sulla castrametazione, e sulle operazioni secondarie della guerra, sia valendosi del quadro plastico, sia conducendoli talvolta sul terreno.
§ 802. La stessa istruzione sarà fatta da un uffiziale superiore agli uffiziali subalterni.
§ 803. I comandanti di Brigata assegneranno temi militari da svolgere agli uffiziali che ne siano capaci.
La scuola di topografia vuol essere particolarmente incoraggiata ed apprezzata, come quella che porge agli uffiziali la tanto necessaria conoscenza del terreno.
§ 804. Essa è obbligatoria per i giovani uffiziali.
§ 805. I comandanti di Corpo incoraggieranno i giovani uffiziali a prepararsi e a presentarsi per il corso di stato maggiore, dal quale possono ricavare tant'utile pel servizio e per la loro carriera, e li animeranno parimente a frequentare il volteggio, la scherma, il nuoto e tutti gli esercizi di corpo.
§ 806. Egual premura deggiono essi dimostrare nell'incoraggiare gli uffiziali che si valgono delle ore di libertà per istruirsi, e frequentare le biblioteche, procurandosi i libri e le carte necessarie.
§ 807. Gli uffiziali che ottengono di viaggiare all'estero devono al loro ritorno far un rapporto di quanto abbiano osservato che possa tornar utile all'esercito.
§ 808. Tutti gli uffiziali procureranno di ben conoscere (in quanto almeno riguarda il Corpo e l'arma loro) le funzioni che possono esser chiamati ad esercitare, le leggi e i regolamenti organici dell'Esercito, cioè quelle del reclutamento, dell'avanzamento, dello stato degli uffiziali, delle giubilazioni, la legge penale militare, il regolamento di disciplina, quello di servizio nelle divisioni e nelle piazze, quello d'amministrazione e sul servizio sanitario, oltre a quegli altri che più particolarmente si riferiscono al Corpo ed all'arma loro.
§ 809. Il comandante del Corpo ne farà loro talvolta lettura, è specialmente di quello di disciplina, e delle truppe in campagna, affine anche di stabilire un metodo uniforme d'interpretazione e di applicazione.
§ 810. Gli uffiziali devono essere tutti provvisti delle leggi e dei regolamenti generali per l'Esercito, e di quelli esclusivi all'Arma loro; nonché di tutti i libri di testo che riguardano la speciale loro istruzione.
§ 811. Le istruzioni teoriche agli uffiziali hanno luogo per via d'interrogazioni, salvo per quelle materie per cui non si abbia testo stampato, per le quali le interrogazioni vorranno essere precedute da una opportuna esposizione della materia.
§ 812. Finito il corso regolare di tutte le istruzioni, il comandante del Corpo prescrive a coloro che non sieno bastantemente istruiti, e qualunque ne sia la causa, d'intraprenderne uno speciale; qualora poi il ritardo dell'istruzione derivi da incapacità, o da negligenza ne farà particolare menzione sui rispettivi stati di condotta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-230