Regolamento
Art. 36
In vigore dal 30 apr 1863
Le Commissioni regoleranno i loro atti prendendo per norma i giudicati dei quali avranno avuto comunicazione dagli interessati o dal Pubblico Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-36