Regolamento
Art. 31
In vigore dal 30 apr 1863
Pei fondi il cui affitto si sia corrisposto in generi, la Commissione domanderà al Sindaco del Comune, in cui dovrà farsi il pagamento, lo estratto del prezzo stabilito dal Consiglio comunale sulle dichiarazioni dei sensali per ciascun genere nell'epoca del suo raccolto per l'indicato sessennio dal 1855 alla fine del 1860.
Se nel Comune non si trovino registrate tali dichiarazioni, esse saranno richieste a tre Sindaci di Comuni più vicini, ed in caso di differenza tra le tre dichiarazioni sarà ritenuta la media risultante dal coacervo delle tre.
Col prezzo dei generi così ricavati, la Commissione liquiderà il fisso d'ogni anno, e farà il coacervo dei fitti dei detti sei anni, provvedendo nel resto delle operazioni come nel precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-31