Regolamento

Art. 27

In vigore dal 30 apr 1863
Raccolti tutti gli elementi che varranno a far conoscere l'effettiva consistenza della proprietà ecclesiastica, e formatisi gli occorrenti quadri, la Commissione determinerà quali fondi giusta l' della legge debbano eccettuarsi dalla enfiteusi, ordinando all'uopo delle perizie ove gli elementi raccolti non saranno giudicati bastevoli a formarsi un esatto giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-27

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Art. 27 Che approva il Regolamento per la concessione in enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo