Regolamento

Art. 22

In vigore dal 30 apr 1863
Raccolte nei termini sopra stabiliti tutte le opportune notizie, la Commissione prenderà in esame le dichiarazioni date dai rappresentanti gli enti morali ecclesiastici, e le confronterà con tutti quegli altri elementi che saranno stati apprestati dai Notai, dalle Giunte municipali e dagli altri uffici a cui si sia la Commissione rivolta, e rileverà se le fatte dichiarazioni corrispondano alla consistenza della proprietà ecclesiastica, e se siano strettamente conformi al tenore della legge. Mancando la dichiarazione o trovata questa non veridica o non conforme al prescritto dalla legge, la Commissione emetterà la sua deliberazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-22

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