Regolamento
Art. 18
In vigore dal 30 apr 1863
Ove il Notaio domandasse, giusta l' della legge, la revoca della sentenza di sospensione, il giudizio sarà a cura del Pubblico Ministero portato celeremente a termine sino alla cosa giudicata, e dal medesimo sollecitata la esecuzione nei modi legali prescritti nei casi di sospensione dagli uffici.
Il Procuratore del Re avviserà del resultato del giudizio la Camera notarile ed il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e farà inserire in un giornale della Provincia, e in mancanza nel giornale ufficiale di Sicilia un cenno di detta sentenza.
La sospensione comincierà a decorrere dal giorno appresso della intimazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-26;1203#art-r-18